Il cer­ti­fi­ca­to suc­ces­so­rio euro­peo “CSE”

Il Rego­la­men­to UE n. 650/2012 ha isti­tui­to il Cer­ti­fi­ca­to Suc­ces­so­rio Euro­peo per le suc­ces­sio­ni del­le per­so­ne dece­du­te alla data o dopo il 17 agos­to 2015. Si appli­ca alle suc­ces­sio­ni che rappre­sen­ta­no aspet­ti di inter­na­zio­na­li­tà nell’ambito del­la Comu­ni­tà euro­pea.

Ponia­mo ad esem­pio il caso di un cit­ta­di­no tedes­co che abbia resi­den­za abitua­le in Ita­lia e che sia tito­la­re di un libret­to di depo­si­to di rispar­mio in una ban­ca tede­s­ca. In ques­to caso, a meno che il def­un­to non abbia scel­to con tes­ta­men­to la leg­ge che rego­la la sua suc­ces­sio­ne (ad esem­pio la leg­ge tede­s­ca di cui egli è cit­ta­di­no), si appli­cherà la leg­ge del­lo sta­to di resi­den­za abitua­le del def­un­to al momen­to del­la mor­te, ossia la leg­ge ita­lia­na. Il van­tag­gio del Cer­ti­fi­ca­to Suc­ces­so­rio Euro­peo è la pro­du­zi­o­ne degli stes­si effet­ti in tut­ta l’UE, a pre­sc­in­de­re dal Pae­se in cui è sta­to rila­scia­to, ment­re un attest­a­to nazio­na­le avrà effet­ti limi­ta­ti al Pae­se in cui vie­ne rila­scia­to.

Ponia­mo ad esem­pio un alt­ro caso pra­ti­co, per com­pren­de­re quan­do il Cer­ti­fi­ca­to Suc­ces­so­rio Euro­peo è uti­le:

Giu­sep­pe è mor­to in Ita­lia, dove sog­giorna­va e lavo­r­a­va da pochi anni. Ave­va però vis­suto per lo più in Ger­ma­nia, dove risie­do­no anche la mog­lie Anne ed il figlio. Per ques­to motivo la suc­ces­sio­ne di Giu­sep­pe è sta­ta affi­da­ta alle auto­ri­tà tede­sche.

La mog­lie può quin­di otte­ne­re dal Tri­bu­na­le del­le suc­ces­sio­ni tedes­co un cer­ti­fi­ca­to suc­ces­so­rio euro­peo, con il qua­le può pro­va­re alla ban­ca ita­lia­na di Giu­sep­pe che è auto­riz­za­ta ad acce­de­re al con­to del def­un­to mari­to. Per­tan­to il Cer­ti­fi­ca­to Suc­ces­so­rio Euro­peo sem­pli­fi­ca e velo­ciz­za i rico­no­sci­men­ti dei dirit­ti in caso di suc­ces­sio­ne in ambi­to comu­ni­ta­rio, infat­ti è rico­no­sci­uto negli altri pae­si del­l’UE sen­za alcu­na pro­ce­du­ra par­ti­co­la­re.

Ita­lia: La leg­ge 30 ottobre 2014, n. 161 ha indi­vi­dua­to qua­le auto­ri­tà com­pe­ten­te al rila­scio del Cer­ti­fi­ca­to Suc­ces­so­rio Euro­peo in Ita­lia il notaio, ai sen­si del­lo stes­so Rego­la­men­to UE. 650/2012.

Nella pra­ti­ca, l’au­to­ri­tà che rila­scia il cer­ti­fi­ca­to suc­ces­so­rio euro­peo con­ser­verà l’o­ri­gi­na­le e con­seg­nerà all’e­re­de, all’e­secu­to­re tes­ta­men­ta­rio e all’ammi­nis­tra­to­re del patri­mo­nio del­le copie cer­ti­fi­ca­te che han­no una vali­di­tà di 6 mesi, pro­roga­bile. L’au­to­ri­tà di rila­scio può modi­fi­ca­re o ritira­re il cer­ti­fi­ca­to se ne accer­ta l’i­ne­sat­tez­za.

In Ita­lia, la doman­da di rila­scio del CSE, com­ple­ta di tut­ti i dati richie­s­ti, deve quin­di esse­re pre­sen­ta­ta ad un notaio. Il cer­ti­fi­ca­to deve indi­ca­re il nome e l’indirizzo del notaio, il nume­ro di reper­to­rio, non­ché gli ele­men­ti in base ai qua­li l’autorità di rila­scio si con­side­ra com­pe­ten­te (art. 68, Rego­la­men­to). Il notaio deve per­tan­to cit­are la leg­ge che desi­gna i notai qua­le auto­ri­tà di rila­scio ed è inolt­re ten­uto ad indi­ca­re gli atti che l’esecutore tes­ta­men­ta­rio e il cura­to­re dell’eredità gia­cen­te non posso­no com­pie­re sen­za l’autorizzazione del Tri­bu­na­le. Nella mag­gioran­za dei casi il notaio rice­verà una doman­da di rila­scio da par­te di un cit­ta­di­no ita­lia­no – sono legit­ti­ma­ti gli ere­di, i lega­ta­ri, gli esecu­to­ri tes­ta­men­ta­ri e gli ammi­nis­tra­to­ri di eredi­tà (art. 63, 1° com­ma, Rego­la­men­to), non inve­ce i cre­di­to­ri del de cui­us.

Nes­sun dub­bio sus­sis­te cir­ca il fat­to che la richies­ta del cer­ti­fi­ca­to non pos­sa di per sé esse­re con­side­ra­ta come impli­can­te accet­ta­zio­ne taci­ta dell’eredità (art. 476 cc.).

Il notaio in Ita­lia che ha redat­to il cer­ti­fi­ca­to suc­ces­so­rio euro­peo deve con­ser­va­re l’originale e rila­scia­re al richie­den­te una copia. La copia è vali­da di rego­la per sei mesi. Tras­cor­si sei mesi la copia per­de effi­ca­cia, ma l’interessato può chie­de­re che il peri­odo di effi­ca­cia ven­ga pro­ro­ga­to o il rila­scio di un’altra copia.

Le copie del cer­ti­fi­ca­to posso­no esse­re richies­te non sol­tan­to dai sog­get­ti legit­ti­ma­ti a otte­ne­re il cer­ti­fi­ca­to (art. 63, 1° com­ma, Rego­la­men­to) ma «da chi­unque dimos­tri di aver­vi inter­es­se». Spet­ta al notaio la valu­ta­zio­ne del­la effet­ti­va sus­sis­ten­za dell’interesse del richie­den­te.