I compensi degli avvocati per attività extragiudiziale non possono essere ridotti se l’affare non si conclude
Con l’ordinanza 22 maggio 2026, n. 15831, la II Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il compenso spettante all’avvocato per l’attività stragiudiziale non può essere ridotto fino ai minimi tariffari per il solo fatto che l’affare non sia stato concluso, precisando altresì i limiti della discrezionalità riconosciuta ai giudici di merito nella liquidazione degli onorari professionali.
La vicenda trae origine da un procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze, nell’ambito del quale un avvocato aveva richiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio assistito per il pagamento di circa 526.000 euro a titolo di compenso professionale. L’attività svolta riguardava l’assistenza stragiudiziale prestata nell’ambito della trattativa per la compravendita di una villa in Sardegna, il cui valore era stimato in circa 51 milioni di euro.
Nel corso dell’incarico, il professionista era intervenuto sulla bozza di contratto preliminare, apportando modifiche rilevanti sia con riferimento al prezzo sia alle condizioni contrattuali. Egli aveva inoltre affrontato questioni particolarmente complesse legate alla presenza sull’immobile di un’ipoteca e di un sequestro penale. Tutta l’attività era stata svolta nell’ambito di una negoziazione e, pertanto, esclusivamente in sede stragiudiziale. L’operazione, tuttavia, non si era perfezionata a causa della decisione del cliente di non procedere con l’acquisto. Nonostante ciò, il professionista riteneva di avere comunque diritto al compenso per l’opera prestata.
Sia il Tribunale di Firenze sia la Corte d’Appello avevano accolto soltanto parzialmente la domanda, riducendo il compenso richiesto a circa 150.000 euro, sul presupposto che l’affare non fosse giunto a conclusione.
La Corte di Cassazione ha invece censurato tale impostazione, richiamando l’art. 6 del D.M. n. 127/2004, relativo alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali e stragiudiziali. La disposizione prevede espressamente che, “per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento saranno dovuti gli onorari per l’opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista”.
Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, il mancato perfezionamento dell’affare non costituisce di per sé una ragione idonea a giustificare una riduzione del compenso fino ai minimi tariffari. Ciò che rileva è, invece, l’attività concretamente prestata e il valore professionale della stessa.
Particolare rilievo assume anche il passaggio dell’ordinanza dedicato ai limiti della discrezionalità del giudice nella liquidazione degli onorari. La Cassazione osserva che la deroga ai minimi tariffari può essere giustificata soltanto in presenza di una “manifesta sproporzione” tra la prestazione professionale resa e il compenso risultante dall’applicazione delle tariffe, come previsto dall’art. 9 del D.M. n. 127/2004.
Tale valutazione, tuttavia, deve essere adeguatamente motivata. Nel caso di specie, i giudici di merito si erano limitati a ridurre il compenso senza fornire una motivazione sufficiente circa l’effettiva sussistenza di tale manifesta sproporzione, incorrendo così nel vizio censurato dalla Corte di Cassazione.
La Cassazione si sofferma inoltre sull’interpretazione degli atti negoziali effettuata dalla Corte d’Appello. Dalla motivazione della sentenza impugnata non emergeva infatti con chiarezza quale criterio ermeneutico fosse stato adottato dai giudici di merito, né risultava possibile verificare il rispetto dei canoni interpretativi previsti dagli artt. 1362 ss. c.c.
L’ ordinanza assume particolare rilevanza per la professione forense, soprattutto in un contesto nel quale le attività stragiudiziali rivestono un ruolo sempre più centrale. La pronuncia rafforza la tutela del diritto al compenso degli avvocati e contribuisce, al contempo, a delineare con maggiore precisione i limiti entro cui il giudice può discostarsi dai paramenti tariffari, rafforzando così la certezza del diritto.

