I com­pen­si degli avvo­ca­ti per atti­vi­tà extra­giudi­zia­le non posso­no esse­re ridot­ti se l’affare non si con­clude

Con l’ordinanza 22 mag­gio 2026, n. 15831, la II Sezio­ne civi­le del­la Cor­te di Cas­sa­zio­ne ha affer­ma­to che il com­pen­so spet­tan­te all’avvocato per l’attività stra­giudi­zia­le non può esse­re ridot­to fino ai mini­mi tariffa­ri per il solo fat­to che l’affare non sia sta­to con­cluso, pre­cis­an­do altresì i limi­ti del­la dis­crezio­na­li­tà rico­no­sci­u­ta ai giudi­ci di meri­to nella liquid­a­zio­ne degli ono­ra­ri pro­fes­sio­na­li.

La vicen­da trae ori­gi­ne da un pro­ce­di­men­to instau­ra­to dinan­zi al Tri­bu­na­le di Firenze, nell’ambito del qua­le un avvo­ca­to ave­va richies­to l’emissione di un decre­to ingiun­tivo nei con­fron­ti del pro­prio assis­ti­to per il paga­men­to di cir­ca 526.000 euro a tito­lo di com­pen­so pro­fes­sio­na­le. L’attività svol­ta riguar­da­va l’assistenza stra­giudi­zia­le presta­ta nell’ambito del­la trat­ta­ti­va per la com­pra­ven­dita di una vil­la in Sar­de­gna, il cui valo­re era sti­ma­to in cir­ca 51 mili­o­ni di euro.

Nel cor­so dell’incarico, il pro­fes­sio­nis­ta era inter­ven­uto sul­la boz­za di cont­rat­to preli­mi­na­re, apportan­do modi­fi­che rile­van­ti sia con rif­e­ri­men­to al prez­zo sia alle con­di­zio­ni cont­rat­tua­li. Egli ave­va inolt­re affron­ta­to ques­tio­ni par­ti­co­lar­men­te comp­les­se lega­te alla pre­sen­za sull’immobile di un’ipoteca e di un seques­tro pena­le. Tut­ta l’attività era sta­ta svol­ta nell’ambito di una nego­zia­zio­ne e, per­tan­to, esclu­si­v­a­men­te in sede stra­giudi­zia­le. L’operazione, tut­ta­via, non si era per­fe­zio­na­ta a cau­sa del­la decis­io­ne del cli­ente di non pro­ce­de­re con l’acquisto. Nono­stan­te ciò, il pro­fes­sio­nis­ta riten­e­va di ave­re comun­que diritto al com­pen­so per l’opera presta­ta.

Sia il Tri­bu­na­le di Firenze sia la Cor­te d’Appello ave­va­no accol­to sol­tan­to par­zi­al­men­te la doman­da, ridu­cen­do il com­pen­so richies­to a cir­ca 150.000 euro, sul pre­sup­pos­to che l’affare non fos­se giunto a con­clu­sio­ne.

La Cor­te di Cas­sa­zio­ne ha inve­ce cen­su­ra­to tale impos­ta­zio­ne, richi­aman­do l’art. 6 del D.M. n. 127/2004, rela­tivo alla deter­mi­na­zio­ne degli ono­ra­ri, dei dirit­ti e del­le inden­ni­tà spet­tan­ti agli avvo­ca­ti per le pres­ta­zio­ni giudi­zia­li e stra­giudi­zia­li. La dis­po­si­zio­ne pre­ve­de espres­sa­men­te che, “per le pra­ti­che ini­zia­te ma non giunte a com­pi­men­to saran­no dovu­ti gli ono­ra­ri per l’opera presta­ta com­pren­den­do­si in ques­ta il lavoro pre­pa­ra­to­rio com­pi­uto dal pro­fes­sio­nis­ta”.

Secon­do la Cor­te di Cas­sa­zio­ne, per­tan­to, il man­ca­to per­fe­zio­na­men­to dell’affare non cos­ti­tuis­ce di per sé una ragio­ne ido­nea a giu­sti­fi­ca­re una ridu­zi­o­ne del com­pen­so fino ai mini­mi tariffa­ri. Ciò che rile­va è, inve­ce, l’attività con­cre­ta­men­te presta­ta e il valo­re pro­fes­sio­na­le del­la stes­sa.

Par­ti­co­la­re rilie­vo assu­me anche il pass­ag­gio dell’ordinanza dedi­ca­to ai limi­ti del­la dis­crezio­na­li­tà del giudi­ce nella liquid­a­zio­ne degli ono­ra­ri. La Cas­sa­zio­ne osser­va che la dero­ga ai mini­mi tariffa­ri può esse­re giu­sti­fi­ca­ta sol­tan­to in pre­sen­za di una “mani­fes­ta spro­por­zio­ne” tra la pres­ta­zio­ne pro­fes­sio­na­le resa e il com­pen­so risul­tan­te dall’applicazione del­le tarif­fe, come pre­vis­to dall’art. 9 del D.M. n. 127/2004.

Tale valu­ta­zio­ne, tut­ta­via, deve esse­re ade­gua­ta­men­te moti­vata. Nel caso di spe­cie, i giudi­ci di meri­to si erano limi­ta­ti a ridur­re il com­pen­so sen­za for­ni­re una moti­va­zio­ne suf­fi­ci­en­te cir­ca l’effettiva sus­sis­ten­za di tale mani­fes­ta spro­por­zio­ne, incor­ren­do così nel vizio cen­su­ra­to dal­la Cor­te di Cas­sa­zio­ne.

La Cas­sa­zio­ne si sof­fer­ma inolt­re sull’interpretazione degli atti nego­zia­li effet­tua­ta dal­la Cor­te d’Appello. Dal­la moti­va­zio­ne del­la sen­ten­za impug­na­ta non emer­ge­va infat­ti con chia­rez­za qua­le cri­te­rio erme­neu­ti­co fos­se sta­to adotta­to dai giudi­ci di meri­to, né risul­ta­va pos­si­bi­le veri­fi­ca­re il ris­pet­to dei cano­ni inter­pre­ta­ti­vi pre­vis­ti dag­li artt. 1362 ss. c.c.

L’ ordi­nan­za assu­me par­ti­co­la­re rile­vanza per la pro­fes­sio­ne foren­se, soprat­tut­to in un con­tes­to nel qua­le le atti­vi­tà stra­giudi­zia­li rive­s­to­no un ruo­lo semp­re più cen­tra­le. La pro­nun­cia raf­for­za la tutela del diritto al com­pen­so degli avvo­ca­ti e con­tri­buis­ce, al con­tem­po, a delinea­re con mag­gio­re pre­cis­io­ne i limi­ti ent­ro cui il giudi­ce può dis­co­star­si dai para­men­ti tariffa­ri, raf­for­z­an­do così la cer­tez­za del diritto.