Il regolamento (UE) 650/2012 e la successione transfrontaliera italo-tedesca
Per tutte le successioni apertesi a partire dal 17 agosto 2015 trova applicazione il Regolamento (UE) n. 650/2012 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea , ad eccezione della Danimarca e dell’Irlanda (art. 83). Di conseguenza, la legge applicabile alla successione deve essere individuata, in linea di principio, sulla base del Regolamento.
Per le disposizioni mortis causa occorre fare riferimento all’art. 24 del Regolamento. Per quanto riguarda, in particolare, la legge applicabile alla forma delle disposizioni mortis causa, l’art. 75 co. 1 del Regolamento rinvia alla Convenzione dell’Aia sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie. Quest’ultima, tuttavia, non trova applicazione ai patti successori. Di conseguenza, l’art. 27 del Regolamento trova applicazione, per quanto riguarda i profili relativi alla forma, esclusivamente con riferimento ai patti successori.
Sotto il profilo oggettivo, il Regolamento trova applicazione alle successioni a causa di morte. Il concetto di “successione a causa di morte” deve essere interpretato autonomamente ai sensi del Regolamento. Secondo l’art. 3 co. 1 lit. a), con tale espressione si intende la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima.
L’art. 1 co. 1, 2 prevede tuttavia un catalogo di esclusioni, sottraendo al proprio ambito di applicazione determinate materie, tra cui, in particolare, le questioni fiscali e doganali, lo stato delle persone e i rapporti familiari, la capacità giuridica e la capacità di agire, i regimi patrimoniali tra coniugi, gli obblighi alimentari diversi da quelli sorti in conseguenza della morte, le questioni societarie nonché la pubblicità dei diritti reali. Al contrario, l’art. 23 co. 2 del Regolamento prevede un catalogo delle materie ricomprese nell’ambito di applicazione. Il riferimento qui, da un lato, alle “cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione” e, dall’altro, alla “divisione di eredità” consente di ricondurre dunque all’ambito di applicazione della legge non soltanto l’apertura della successione, ma la complessiva disciplina della vicenda successoria e dei relativi effetti, come del resto espressamente disciplinato dal co. 1.
Per individuare, quindi, la legge applicabile, occorre verificare anzitutto se sia stata effettuata una scelta di legge ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, che può essere espressa, mediante dichiarazione resa nella forma di una disposizione mortis causa, oppure tacita. La facoltà di scelta non è tuttavia priva di limiti, essendo circoscritta alla legge dello Stato di cui il testatore possiede la cittadinanza al momento della scelta oppure alla legge dello Stato di cui egli sarà cittadino al momento della morte. Qualora il soggetto sia titolare di più cittadinanze, la scelta potrà riguardare la legge di uno qualsiasi degli Stati interessati.
In mancanza di una scelta di legge, ai sensi dell’art. 21 co. 1, l’intera successione è regolata dalla legge dello Stato in cui il de cuius aveva la propria residenza abituale al momento della morte, salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento. Spetta all’autorità competente in materia successoria determinare la residenza abituale del de cuius, individuando lo Stato con il quale il defunto presentava un legame sufficientemente stretto e stabile.
Il concetto di “residenza abituale” deve essere anche qui dunque oggetto di un’interpretazione autonoma. A tal fine, assumono particolare rilievo i considerando 23 e 24. Elemento decisivo è il centro della vita del de cuius: occorre stabilire se la presenza nello Stato interessato sia meramente temporanea o occasionale, oppure se costituisca espressione di una certa integrazione nell’ambiente sociale e familiare. Devono essere considerate, in particolare, la durata e la regolarità del soggiorno del de cuius nello Stato interessato, nonché le circostanze e le ragioni ad esso connesse.
Successivamente, occorre distinguere tra rinvio alla legge sostanziale e rinvio all’intero ordinamento giuridico. Nelle successioni transfrontaliere italo-tedesche, tuttavia, poiché sono coinvolti due Stati membri ai quali si applica il Regolamento, il richiamo riguarda sempre le norme sostanziali dell’ordinamento designato, escludendo così la possibilità di un ulteriore rinvio. La natura di rinvio alla legge sostanziale si desume altresì dall’art. 34 del Regolamento, che prevede la rilevanza del rinvio esclusivamente qualora il Regolamento designi la legge di uno Stato terzo.
Infine, ai sensi dell’art. 21 co. 2 del Regolamento occorre verificare che non sussista un collegamento manifestamente più stretto con uno Stato diverso da quello individuato ai sensi del co. 1 del suddetto articolo.
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento della morte. Per quanto riguarda il riconoscimento delle decisioni, se queste sono emesse in uno Stato membro, sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare (art. 39), come avviene, in particolare, nei rapporti tra Italia e Germania. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare che la decisione sia riconosciuta.
Da ultimo, il capo VI del Regolamento introduce l’istituto del Certificato Successorio Europeo (CSE). Il CSE serve a semplificare la prova della qualità e dei diritti degli eredi, dei legatari, degli esecutori testamentari e degli amministratori dell’eredità nei diversi Stati membri. Grazie a questo strumento, è possibile attestare tali qualità e diritti senza dover ricorrere a ulteriori procedimenti di riconoscimento. Il certificato specifica, ad esempio, chi ha diritto all’eredità, le quote ereditarie, i beni e i diritti inclusi nella successione e, quando necessario, i poteri conferiti all’esecutore testamentario o all’amministratore. In particolare, il CSE assume grande importanza nelle successioni transfrontaliere tra Italia e Germania, soprattutto quando l’eredità include beni situati in più Stati o quando gli eredi devono far valere i propri diritti in uno Stato diverso da quello in cui la successione è stata aperta.

