L’u­su­ca­pio­ne di immo­bi­li: un bre­ve con­fron­to tra Ita­lia e Ger­ma­nia

L’usucapione di immo­bi­li è un modo di acquis­to del­la pro­prie­tà a tito­lo ori­gi­na­rio. È pre­vis­to sia nel codi­ce civi­le ita­lia­no all’art.1158 c.c., sia al § 900 del BGB.

1. Requi­si­to tem­po­ra­le

Ita­lia: L’usucapione di beni immo­bi­li si con­fi­gu­ra in Ita­lia decor­si vent’anni dall’inizio del pos­ses­so paci­fi­co, ossia non vizia­to da vio­len­za o clan­des­t­in­i­tà (art. 1164 c.c.),

Ger­ma­nia: Per quan­to riguar­da il “Buch­ersit­zung” il ter­mi­ne è tren­ten­na­le e ini­zia a decor­re­re da quan­do colui che acquis­terà il bene immo­bi­le iscri­ve il suo diritto di pro­prie­tà nel “Grund­buch”, ossia nella con­ser­va­to­ria.

2. Tra­scri­zio­ne in Con­ser­va­to­ria

Ita­lia: Non è pre­vis­to alcun obbli­go di tra­scri­zio­ne in capo a colui che inten­de acquis­ta­re per usu­ca­pio­ne. L’usucapiente, infat­ti, ai fini dell’acquisto deve solo dimostra­re il suo pos­ses­so inin­ter­rot­to e non vizia­to.

Ger­ma­nia: Affin­ché si pos­sa con­fi­gura­re l’acquisto è neces­sa­rio che colui che cre­de di ave­re la pro­prie­tà del bene in ques­tio­ne abbia tra­scritto il suo diritto nel “Grund­buch”, il ter­mi­ne tren­ten­na­le decor­re dal­la data di tale tra­scri­zio­ne.

3. Requi­si­to sog­get­tivo

Ita­lia: Per quan­to riguar­da l’ordinamento giurid­ico ita­lia­no è indif­fe­ren­te che in capo al sog­get­to che inten­de usu­ca­pi­re l’immobile vi sia buo­na o male fede per cui, anche se l’usucapiente è al cor­ren­te di non esse­re pro­prie­ta­rio può comun­que acquis­ta­re la pro­prie­tà in vir­tù del pos­ses­so stes­so.

Ger­ma­nia: Il § 900 BGB, rin­vi­an­do alle nor­me pre­vis­te per “l’ Ersit­zung”, cioè l’usucapione di beni mobi­li, al § 937 BGB e ss. non solo fa rif­e­ri­men­to al requi­si­to del­la buo­na fede come ele­men­to fon­da­men­ta­le per l’acquisto del­la pro­prie­tà ma addi­rit­tu­ra che ques­to par­ti­co­la­re modo di acquis­to del­la pro­prie­tà è escluso se suc­ces­si­v­a­men­te egli dove­s­se veni­re a sape­re che quella pro­prie­tà non gli spet­ta.

In con­clu­sio­ne, ment­re in Ita­lia potreb­be con­fi­gur­ar­si una situa­zio­ne in cui il pos­ses­so­re dell’immobile sa di star com­pi­en­do un acquis­to, in Ger­ma­nia ques­to non è pos­si­bi­le per­ché colui che pos­sie­de l’immobile deve cre­de­re, anche erro­n­ea­men­te, di ave­re un diritto di pro­prie­tà.