Luo­go del­la pres­ta­zio­ne lavo­ra­ti­va in Ita­lia

Va pre­mes­so che per la “sede di lavoro”, le pre­vi­sio­ni dell’art.2103 del codi­ce civi­le tutela­no la sta­bi­li­tà del lavora­to­re, con­sen­ten­do il tras­fe­ri­men­to da un’unità pro­dut­ti­va ad un’al­tra solo “per com­pro­va­te ragio­ni, tec­ni­che, orga­niz­za­ti­ve e pro­dut­ti­ve” così, quan­do ques­to com­por­ta un’apprezzabile spos­ta­men­to geo­gra­fi­co, pone a cari­co del dato­re di lavoro l’obbligo di dimostra­re che effet­ti­va­men­te sus­sis­te l’esigenza di adotta­re un tale prov­ve­di­men­to.

Sul mut­amen­to del­la “sede di lavoro” però vi sono le seguen­ti dif­fe­ren­ti moda­li­tà, che non rav­vi­s­a­no le carat­teristi­che del tras­fe­ri­men­to di cui sopra, in quan­to sono situa­zio­ni dif­fe­ren­te­men­te rego­la­men­ta­te a ter­mi­ni di leg­ge e di cont­rat­to.

La Tras­fer­ta è quel prov­ve­di­men­to che impo­ne al lavora­to­re, in modo occa­sio­na­le e tem­po­ra­neo, una mobi­li­tà ris­pet­to alla pro­pria abitua­le sede, effet­tua­ta per con­to del dato­re di lavoro al fine di svol­ge­re del­le pres­ta­zio­ni, che per effet­ti­ve esi­gen­ze azi­end­a­li è sta­to inca­ri­ca­to di ese­gui­re. In ques­to caso il lavora­to­re matu­ra il diritto ad un inden­niz­zo e/o ad un rim­borso spe­se, a secon­da di cir­cos­tan­ze di fat­to e ten­uto con­to dei tem­pi e del­le moda­li­tà così come indi­ca­to nel pro­prio CCNL di rif­e­ri­men­to.

Tras­fer­tis­ti sono quei lavora­to­ri che per cont­rat­to svol­go­no “ atti­vi­tà lavo­ra­ti­ve in luoghi semp­re diver­si e varia­bi­li” e che sul­la base di una spe­ci­fi­ca nor­ma­ti­va di leg­ge (art.7 L.225/2016) che per esse­re iden­ti­fi­ca­ti in quan­to tali debbo­no in gene­ra­le sus­sis­te­re le seguen­ti con­di­zio­ni: a)mancata indi­ca­zio­ne nella let­te­ra di assun­zio­ne di assegna­zio­ne ad una spe­ci­fi­ca sede di lavoro; b)svolgimento da par­te del “lavora­to­re tras­fer­tis­ta” di un atti­vi­tà lavo­ra­ti­va basa­ta su di una con­ti­nua mobi­li­tà; c) cor­re­spon­sio­ne in cif­ra fis­sa di un’indennità o mag­gio­ra­zio­ne retri­bu­ti­va, a pre­sc­in­de­re se cos­tan­te­men­te vi è sta­ta effet­ti­va­men­te o meno del­la mobi­li­tà giorn­a­lie­ra, ed in ogni caso bene­fi­ci­an­do di un meno gra­vo­so sis­te­ma fis­ca­le –ridot­to al 50%- ed anche con­tri­bu­tivo con i para­me­tri pre­vis­ti del regime per le tras­fer­te (ampie indi­ca­zio­ni in meri­to sono for­ni­te dall’INPS con Cir­co­la­re n.158 del 23/12/2019).

Il Distac­co A) tro­va la pro­pria fon­te nor­ma­ti­va con il D. Lvo. n.276/2003, art.30, e rappre­sen­ta l’ipotesi che da par­te di un dato­re di lavoro –distac­can­te- si pro­ce­da all’assegnazione tem­po­ra­nea di uno o più di pro­pri dipen­den­ti pres­so un alt­ro sog­get­to –distaccatario‑, rima­nen­do nei fat­ti moti­va­to in favore del pri­mo per la sod­dis­fa­zio­ne di un pro­prio inter­es­se ed ovvia­men­te rima­nen­do a suo cari­co anche il trat­ta­men­to eco­no­mico e nor­ma­tivo. Tali con­di­zio­ni debbo­no sus­sis­te­re per l’intera dura­ta del distac­co, che non ha un ter­mi­ne cer­to, ma in ogni caso può svol­ger­si solo per il peri­odo strett­amen­te neces­sa­rio. La sus­sis­ten­za di tali pre­sup­pos­ti è quin­di con­side­ra­ta neces­sa­ria, per evi­t­are nell’ipotesi di loro assen­za, la pre­sen­ta­zio­ne di una poten­zia­le richies­ta da par­te del lavora­to­re di assegna­zio­ne all’attuale uti­liz­za­to­re. Ulte­rio­ri gar­an­zie pre­vis­te sono: ‑se con il distac­co c’è una modi­fi­ca di man­sio­ni deve esser­ci il con­sen­so del lavora­to­re –qual­o­ra poi la desti­na­zio­ne supera i 50 Km da quella di pro­ve­ni­en­za deve sus­sis­te­re almeno una del­le moti­va­zio­ni pre­vis­te dall’art.2103 codi­ce civi­le per il tras­fe­ri­men­to.

Il Distac­co Trans­na­zio­na­le B) Per la pres­ta­zio­ne di ser­vi­zi in ambi­to trans­na­zio­na­le la Diret­ti­va 96/71/CE con­cer­nen­te il distac­co di lavora­to­ri per pres­ta­zio­ne di ser­vi­zi (GU 1997, L.18 pag.1) è sta­to recen­te­men­te con­fer­ma­to per il per­so­na­le addet­to ai traspor­ti trans­na­zio­na­le che deve bene­fi­ci­a­re di un cont­rat­to col­let­tivo di “appli­ca­zio­ne gene­ra­le” da par­te del­lo sta­to mem­bro del distac­can­te, con l’eccezione nell’ipotesi che si deve appli­ca­re quello del­lo sta­to mem­bro nel qua­le risie­de e svol­ge l’attività pre­va­len­te c con l’ulteriore dero­ga nell’ipotesi che svol­ga la pro­pria atti­vi­tà con­ti­nua in con­di­zio­ni di auto­no­mia pres­so una suc­cur­sa­le ubica­ta in uno sta­to mem­bro. Per evi­t­are lavoro som­mer­so e distac­co trans­na­zio­na­le non auten­ti­co in Ita­lia sul­la base del­la Diret­ti­va 2014/67 UE rec­e­pi­ta con il D. Lgs. n.136/2016 , il Minis­te­ro del Lavoro ha dichia­ra­to con la nota prot.1314 del 15/2/2023) che si può acco­glie­re “la comu­ni­ca­zio­ne pubbli­ca del instau­ra­zio­ne del rap­por­to di lavoro” (emis­sio­ne del model­lo A1) e la gene­ri­ca indi­ca­zio­ne di “docu­men­ta­zio­ne equi­va­len­te” pro­ve­ni­en­te da uno sta­to mem­bro, anche se retroat­ti­va­men­te ris­pet­to all’inizio del distac­co, e l’INPS, semp­re in mate­ria di distac­co indi­can­do tale nota, ha emes­so la cir­co­la­re n.1/2023 nella qua­le vie­ne anche pre­cis­a­to che deve sus­sis­te­re “la con­ser­va­zio­ne in lin­gua ita­lia­na del­la docu­men­ta­zio­ne sul­la sicu­rez­za socia­le appli­ca­ta deve dura­re almeno due anni dal­la sua ces­sa­zio­ne”.