Instal­la­zio­ne di un impian­to di cli­ma­tiz­za­zio­ne incon­do­mi­nio: il BGH chia­ris­ce i dirit­ti dei pro­prie­ta­ri

Con la sen­ten­za V ZR 162/25, recen­te­men­te pubbli­ca­ta, il Bun­des­ge­richts­hof (BGH), la Cor­te fede­ra­le di giu­s­ti­zia tede­s­ca, ha chia­ri­to le con­di­zio­ni alle qua­li un pro­prie­ta­rio può otte­ne­re l’autorizzazione a install­are un impian­to di cli­ma­tiz­za­zio­ne con unità ester­na sul pro­prio balcone.La decis­io­ne riguar­da in par­ti­co­la­re gli edi­fi­ci con più unità immo­bi­lia­ri e sta­bi­lis­ce che, in linea di prin­ci­pio, il sin­go­lo pro­prie­ta­rio può far vale­re il diritto all’installazione nei con­fron­ti del con­do­mi­nio, pur­ché l’intervento non com­por­ti un’eccessiva limi­ta­zio­ne dei dirit­ti degli altri con­do­mi­ni.

Il prin­ci­pio sta­bi­li­to dal BGH

Secon­do il BGH, il pro­prie­ta­rio di un appart­a­men­to può chie­de­re l’installazione di un impian­to di cli­ma­tiz­za­zio­ne con unità ester­na sul pro­prio bal­co­ne. In pre­sen­za dei pre­sup­pos­ti pre­vis­ti, il con­do­mi­nio non può oppor­si in assen­za di moti­vi rile­van­ti. La posi­zio­ne degli altri con­do­mi­ni deve tut­ta­via esse­re ade­gua­ta­men­te tutela­ta. L’installazione non deve com­port­are un’eccessiva limi­ta­zio­ne dei loro dirit­ti o un pre­giudi­zio spro­por­zio­na­to. Un aspet­to par­ti­co­lar­men­te rile­van­te riguar­da le emis­sio­ni sono­re. Il BGH ha chia­ri­to che il sem­pli­ce fat­to che i nor­ma­li impian­ti di cli­ma­tiz­za­zio­ne dis­po­ni­bi­li sul mer­ca­to pro­du­ca­no rumo­re non è, di per sé, suf­fi­ci­en­te a giu­sti­fi­ca­re un’opposizione all’installazione.

L’autorizzazione rima­ne neces­sa­ria

La sen­ten­za non intro­du­ce tut­ta­via la pos­si­bi­li­tà gene­ra­le di install­are impian­ti di cli­ma­tiz­za­zio­ne sen­za pre­ven­ti­va auto­riz­za­zio­ne. L’installazione deve infat­ti esse­re pre­via­men­te sot­to­pos­ta all’approvazione del con­do­mi­nio. Il pro­prie­ta­rio inter­es­sa­to deve pre­sen­ta­re una richies­ta, accom­pa­gna­ta dal­la docu­men­ta­zio­ne neces­sa­ria e, in par­ti­co­la­re, da un’offerta o da una pro­pos­ta tec­ni­ca pre­dis­pos­ta da un’impresa spe­cia­liz­za­ta. Il rico­no­sci­men­to del diritto all’installazione non signi­fi­ca per­tan­to che il pro­prie­ta­rio pos­sa pro­ce­de­re auto­nom­amen­te: anche dopo la sen­ten­za del BGH, è neces­sa­rio ris­pet­ta­re la pro­ce­du­ra pre­vis­ta per gli inter­ven­ti che inter­essa­no le par­ti comu­ni.

Qua­li con­se­guen­ze per il con­do­mi­nio?

La decis­io­ne ren­de più dif­fi­ci­le per il con­do­mi­nio imped­ire l’installazione di un impian­to di cli­ma­tiz­za­zio­ne in assen­za di ragio­ni signi­fi­ca­ti­ve. Può per­tan­to esse­re opport­u­no defi­ni­re pre­ven­ti­va­men­te cri­te­ri gene­ra­li per l’autorizzazione di tali inter­ven­ti, indi­vi­duan­do spe­ci­fi­ci requi­si­ti: • Cos­trut­ti­vi, ad esem­pio per quan­to riguar­da il pun­to di instal­la­zio­ne dell’unità ester­na, come la col­lo­ca­zio­ne al di sot­to del­la ring­hie­ra del bal­co­ne; • Tec­ni­ci, con rif­e­ri­men­to all’utilizzo di appa­rec­chia­tu­re nor­mal­men­te dis­po­ni­bi­li sul mer­ca­to; • Orga­niz­za­ti­vi, rela­ti­vi all’assunzione dei cos­ti e agli obblighi di manu­ten­zio­ne a cari­co del pro­prie­ta­rio che rea­liz­za l’intervento. Una rego­la­men­ta­zio­ne pre­ven­ti­va può con­sen­ti­re al con­do­mi­nio di gesti­re in modo uni­for­me le future richies­te di instal­la­zio­ne e pre­ve­ni­re pos­si­bi­li con­tro­ver­sie.

Instal­la­zio­ni sen­za auto­riz­za­zio­ne

La sen­ten­za non legit­ti­ma instal­la­zio­ni ese­guite sen­za la neces­sa­ria auto­riz­za­zio­ne. Un impian­to instal­la­to sen­za l’approvazione richies­ta rima­ne infat­ti un inter­ven­to non auto­riz­za­to. Il rico­no­sci­men­to del diritto all’installazione può tut­ta­via inci­de­re sul­la pos­si­bi­li­tà di otten­er­ne suc­ces­si­v­a­men­te la rimo­zio­ne, ren­den­do più dif­fi­ci­le per il con­do­mi­nio far vale­re una richies­ta di ripris­ti­no. La sen­ten­za V ZR 162/25 rappre­sen­ta quin­di un importan­te chia­ri­men­to sul rap­por­to tra il diritto del sin­go­lo pro­prie­ta­rio a install­are un impian­to di cli­ma­tiz­za­zio­ne e la tutela degli inter­es­si degli altri con­do­mi­ni.