Il diritto di rifi­ut­a­re di for­ni­re infor­ma­zio­ni secon­do l’ar­ti­co­lo 55 del codi­ce di pro­ce­du­ra pena­le tedes­co (StPO)

L’ar­ti­co­lo 55, para­gra­fo 1, del Codi­ce di Pro­ce­du­ra Pena­le tedes­co (StPO) sta­bi­lis­ce che ogni tes­ti­mo­ne ha il diritto di rifi­ut­ar­si di rispon­de­re a doman­de le cui ris­pos­te potreb­be­ro espor­lo, o uno dei fami­lia­ri men­zio­na­ti nel­l’ar­ti­co­lo 52, para­gra­fo 1 del StPO, al rischio di per­se­gu­i­men­to pena­le o ammi­nis­tra­tivo. Ques­to prov­ve­di­men­to è sta­to intro­dot­to per pre­ve­ni­re situa­zio­ni in cui il tes­ti­mo­ne si tro­vi in una situa­zio­ne con­flit­tua­le carat­te­riz­za­ta dall’obbligo di depor­re e l’obbli­go di dire la veri­tà, evi­tan­do quin­di una poten­zia­le ango­s­cia men­ta­le che deri­ver­eb­be dal dover dire la veri­tà e allo stes­so tem­po auto­in­cri­mi­nar­si o incri­mi­na­re uno dei suoi fami­lia­ri.

La defi­ni­zio­ne di “fami­lia­re” è det­ta­glia­ta nel­l’ar­ti­co­lo 52, para­gra­fo 1, del StPO.  Di con­se­guen­za, han­no il diritto di rifi­ut­ar­si di tes­ti­mo­nia­re: il fidanz­a­to del­l’­im­pu­ta­to, il coniuge o il part­ner, anche se il legame di matri­mo­nio o la rela­zio­ne sono ces­sa­ti. Di ques­to diritto dis­pon­go­no anche i paren­ti diret­ti dell’imputato cosi come gli affi­ni fino al secon­do gra­do e ter­zo gra­do.  I mino­ri che, a cau­sa del­la loro imma­tu­ri­tà men­ta­le, non han­no una com­pren­sio­ne ade­gua­ta del diritto di rifi­ut­ar­si di tes­ti­mo­nia­re, posso­no esse­re inter­ro­ga­ti sol­tan­to se sono dis­pos­ti a far­lo e se c’è il con­sen­so del loro rappre­sen­tan­te lega­le.  Lo stes­so vale per mino­ri o per­so­ne con ammi­nis­tra­to­re di soste­g­no con disa­bi­li­tà men­ta­le o emo­ti­va.  Ques­to diritto di rifi­uto pre­vis­to dal­l’ar­ti­co­lo 55 del StPO si esten­de anche quan­do il fami­lia­re in ques­tio­ne non è l’ac­cu­sa­to nel pro­ce­di­men­to cor­ren­te in cui il tes­ti­mo­ne vie­ne inter­ro­ga­to.  I fami­lia­ri, come defi­ni­to nell’articolo, han­no la pos­si­bi­li­tà di rifi­ut­ar­si di tes­ti­mo­nia­re in tut­to o in par­te o di avva­ler­si solo del diritto di rifi­uto pre­vis­to dal­l’ar­ti­co­lo 55.

È importan­te dif­fe­ren­zia­re tra il diritto di rifi­ut­ar­si di tes­ti­mo­nia­re, il diritto di rifi­uto del tes­ti­mo­ne e il diritto di non for­ni­re infor­ma­zio­ni. Ques­t’ul­ti­mo vale sia per l’ac­cu­sa­to che per il tes­ti­mo­ne, per­met­ten­do di evi­t­are ris­pos­te che potreb­be­ro port­are ad un’autoincriminazione, sen­za tut­ta­via garan­ti­re un com­ple­to diritto al silen­zio. Al con­tra­rio, i fami­lia­ri del­l’­ac­cu­sa­to posso­no rifi­ut­ar­si di rispon­de­re in toto. Ques­to si tro­va in con­trasto con il diritto del­l’­ac­cu­sa­to di rifi­ut­ar­si di tes­ti­mo­nia­re, poi­ché essen­zi­al­men­te non è ten­uto a rila­scia­re dichia­ra­zio­ni.

Ques­ti dirit­ti posso­no esse­re fat­ti vale­re non solo in tri­bu­na­le, ma anche duran­te inter­ro­ga­to­ri da par­te del­le for­ze del­l’or­di­ne o alt­re auto­ri­tà. In base all’ar­ti­co­lo 55, para­gra­fo 2 del StPO, chi­unque ven­ga inter­ro­ga­to – sia impu­ta­to che tes­ti­mo­ne — deve esse­re infor­ma­to di tali dirit­ti. Di con­se­guen­za, pri­ma di rila­scia­re dichia­ra­zio­ni poten­zi­al­men­te incri­mi­nan­ti per sé stes­si o i pro­pri fami­lia­ri con una dichia­ra­zio­ne avven­ta­ta o appa­ren­te­men­te innocua, è semp­re pru­den­te con­sul­t­a­re un avvo­ca­to. Con una con­su­len­za lega­le ade­gua­ta, si potrà valu­t­a­re la situa­zio­ne, con­sider­a­re tut­te le opzio­ni e deter­mina­re il per­cor­so miglio­re da segui­re.