Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi
Quando si parla di trasmissibilità delle obbligazioni tributarie facenti capo al de cuius, occorre distinguere tra debito tributario e sanzione tributaria.
L’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 prevede infatti che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Ciò significa che l’Amministrazione finanziaria può richiedere l’intero pagamento del debito a ciascun coerede, ferma restando la possibilità, per colui che abbia adempiuto, di esercitare successivamente il diritto di regresso nei confronti degli altri eredi.
Con l’accettazione dell’eredità, gli eredi subentrano pertanto nei debiti tributari del de cuius, comprese le imposte dovute e gli interessi maturati, trattandosi di obbligazioni aventi natura patrimoniale.
Diverso è il discorso con riferimento alle sanzioni tributarie. Con l’ordinanza 4 agosto 2025, n. 22476, la V Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che tali sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, in applicazione del principio di responsabilità personale.
La vicenda trae origine da un procedimento instaurato nei confronti di un contribuente accusato di aver omesso la dichiarazione di investimenti detenuti all’estero. Nel corso del giudizio, tuttavia, il contribuente è deceduto. A quel punto, il thema decidendum risultava ormai definito e si trattava esclusivamente di stabilire se le sanzioni tributarie potessero essere trasmesse agli eredi.
Richiamando l’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di sanzioni amministrative tributarie, secondo cui l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi, la Corte ha affermato che le sanzioni tributarie hanno carattere strettamente personale e si estinguono con la morte del trasgressore. Tale disposizione costituisce un corollario del principio generale sancito dall’art. 2 del medesimo decreto, secondo il quale la sanzione amministrativa è riferibile esclusivamente alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
La Corte di Cassazione giunge quindi alla conclusione che, una volta documentato il decesso del contribuente, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il processo relativo alle sole sanzioni tributarie deve pertanto essere estinto. Ciò in quanto il legislatore ha stabilito “in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione”.
L’ordinanza si inserisce, peraltro, nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte di Cassazione aveva già chiarito in precedenza che, una volta accertato il decesso del destinatario delle sanzioni tributarie, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 25644/2018 e Cass. n. 26015/2022).
Particolarmente interessante è anche il passaggio dedicato alle spese processuali. La Corte ha infatti escluso l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, osservando che il sopravvenuto decesso del contribuente impedisce qualsiasi valutazione sul probabile esito della controversia. Ne consegue che gli eredi non sono tenuti a sostenere neppure le spese del giudizio.
La pronuncia rappresenta dunque un’ulteriore conferma di un principio fondamentale del sistema sanzionatorio tributario: mentre imposte e interessi, in quanto obbligazioni patrimoniali, si trasmettono agli eredi, le sanzioni conservano carattere strettamente personale e si estinguono con la morte dell’autore della violazione. Una distinzione che contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e a garantire la coerenza del sistema con il principio della responsabilità personale.

